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gesTione Tra in-house e liberalizzazione re una gestione dei servizi pubblici locali im- societario in-house) “nel caso in cui lo Sta- Promozione o tutela prontata al ricorso al mercato e consentendo to nazionale ritenga che l’applicazione delle della concorrenza? 44 in deroga e solo a determinate e restrittive regole di concorrenza (e, quindi, anche della Con tale decisione, in realtà, il Giudice delle condizioni la gestione diretta con società in- regola della necessità dell’affdamento a ter- leggi si è spinto ben oltre quanto statuito house, pur considerata una legittima modalità zi mediante una gara ad evidenza pubblica) dalla Corte di Giustizia nelle sentenze pure igiene urbana igiene urbana ottobre-dicembre 2012 di affdamento da parte della Corte di Giusti- ostacoli, in diritto od in fatto, la “speciale mis- dal medesimo citate. Nelle sentenze Stadt zia (ex multis sent. Teckal), ha fatto insorgere sione” dell’ente pubblico (art. 106 T.F.U.E.; Halle e Sea la Corte di Giustizia si è infatti numerose Regioni che hanno censurato la ex plurimis, sentenze della Corte di giustizia limitata ad affermare che “un’autorità pub- normativa innanzi alla Corte Costituzionale, UEE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, blica, che sia un’amministrazione aggiudica- asserendo che l’art. 23-bis violerebbe tanto punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, trice, ha la possibilità di adempiere ai compi- la normativa comunitaria (e quindi l’art. 117, Sea s.r.l.).”. In tale ipotesi tuttavia, precisava la ti di interesse pubblico ad essa incombenti comma 1 Cost.), quanto il riparto di compe- Corte, “l’ordinamento comunitario, rispetto- mediante propri strumenti, amministrativi, tenze legislative per materia (di cui ai comma so dell’ampia sfera discrezionale attribuita in tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata 2 dell’art. 117). La Corte, con sent. n. 325 del proposito agli Stati membri, si riserva solo di a far ricorso ad entità esterne non apparte- 17/11/2010 si è espressa rigettando le sollevate sindacare se la decisione dello Stato sia frutto nenti ai propri servizi.” questioni di legittimità costituzionale. di un errore manifesto. [...] Da quanto pre- La Corte Costituzionale, invece, ha interpre- Sul versante dei rapporti tra l’ordinamento co- cede, è dunque evidente che a) la normativa tato l’espressione “regole di concorrenza” di munitario e l’ordinamento nazionale ha infatti comunitaria consente, ma non impone, agli cui all’art. 106, par. 2, T.F.U.E. come inclusiva affermato la piena compatibilità dell’imposta Stati membri di prevedere, in via d’eccezione “anche della regola della necessità dell’aff- preferenza per la gestione privata dei servizi e in alcuni casi determinati, la gestione diretta damento a terzi mediante una gara ad evi- pubblici locali in quanto “le disposizioni censu- del servizio pubblico da parte dell’ente locale; denza pubblica” , per cui ha statuito che, rate dalle ricorrenti non costituiscono né una b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di proprio in forza di tale norma, vi sarebbe a violazione né un’applicazione necessitata della discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento livello comunitario un favor per l’esternaliz- richiamata normativa comunitaria ed internazio- comunitario al riguardo, ha effettuato la sua zazione del servizio pubblico, mentre la ge- nale, ma sono semplicemente con questa com- scelta nel senso di vietare di regola la gestio- stione diretta sarebbe una deroga, legittima, patibili, integrando una delle diverse discipline ne diretta dei SPL ed ha, perciò emanato una ma pur sempre tale, e solo nei limiti in cui possibili della materia che il legislatore avrebbe normativa che pone tale divieto (n.d.r. art. 35 l’Ente pubblico valuti le regole di concorren- potuto legittimamente adottare senza violare l. n. 448/2001 e art. 14 d.l. n. 269/2003)”. Pre- za di ostacolo alla propria missione. l’evocato primo comma dell’art. 117 Cost.”. cisa infne la Consulta che, tanto l’in-house, In realtà, questo favor non è mai stato La Corte ha però anche sancito esplicitamen- quanto l’affdamento diretto, costituiscono espresso a livello comunitario. La Com- te che, proprio in materia di servizi pubblici delle deroghe “alla regola comunitaria con- missione, basandosi sull’art. 345 T.F.U.E. locali di rilevanza economica (o, secondo la correnziale dell’affdamento del servizio stes- (ex articolo 295 del T.C.E.) - si veda Libro terminologia dell’art. 106, comma 2, T.U.F.E., so mediante gara pubblica”, l’esclusione delle Bianco sui servizi di interesse generale, ma servizio di interesse economico generale), quali, rafforzando la tutela della concorrenza, anche il Libro Verde sui partenariati pub- la normativa comunitaria ne “ammette” la esclude ogni contrasto con la normativa co- blico privati) – ha individuato un principio gestione diretta (anche senza lo schermo munitaria. di neutralità per cui, per l’U.E. è del tutto
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