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Tra in-house e liberalizzazione gesTione soggetto pubblico. In altri termini, la gestione diretta del servizio pubblico da parte delle Pubbliche Amministrazioni e la gestione tra- mite un ente societario distinto, ma soggetto a un totale controllo da parte dell’Ammini- strazione, sono state equiparate e considerate entrambe legittime dal punto di vista della tutela della concorrenza tra le imprese che il diritto comunitario aspira a garantire. Quindi la Corte di Giustizia ha considerato un’ecce- zione legittima l’affidamento diretto della gestione di servizi di interesse economico generale a società in-house senza previa gara, rispetto alla necessità di esperire procedure a evidenza pubblica, laddove la Pubblica Ammi- nistrazione decida di concludere un contratto di concessione con un soggetto terzo, ester- nalizzando la gestione del servizio. Questa eccezione, quindi, non è da inten- dersi nel senso che vi sarebbe una regola nell’art. 117, comma 2, Cost.) un limite inter- e geomorfologiche del contesto territoriale di 43 preferenziale per l’esternalizzazione della no alla possibilità di imporre con legge dello riferimento, non permettano un effcace ricor- igiene urbana gestione del servizio. La Commissione, nella Stato un modello preferenziale di gestione so al mercato, previa adeguata pubblicità della igiene urbana ottobre-dicembre 2012 comunicazione sui servizi di interesse gene- dei servizi pubblici locali. scelta motivata in base ad un’analisi del merca- rale in Europa del 2001, ha chiarito che “la to e previo parere dell’A.G.C.M., l’erogazione neutralità rispetto alla proprietà, pubblica La nuova normativa italiana del servizio pubblico di rilevanza economica o privata, delle imprese è garantita dall’art. sugli affdamenti dei servizi poteva essere affdato direttamente a una so- 295 del Trattato CE (attuale art. 345 T.F.U.E.)” pubblici locali cietà in-house. ai sensi del quale “i trattati lasciano del tutto L’art. 35 l. n. 448/2001 e l’art. 14 d.l. n. Il Legislatore nazionale, in assenza di un im- impregiudicato il regime di proprietà esi- 269/2003 hanno successivamente vietato la pulso da parte del diritto comunitario che si stente negli Stati membri”. gestione formalmente pubblica dei servizi è sempre limitato a sancire la legittimità degli Sul fronte della legislazione interna, il Testo pubblici locali di rilevanza economica, im- affdamenti diretti a società in-house, ha optato Unico degli enti locali non effettuava alcuna ponendo, in caso di scelta per la gestione per un modello di gestione dei servizi pubbli- scelta preferenziale in favore di una delle tre sostanzialmente pubblica, l’impiego delle ci locali di rilevanza economica improntato al modalità di affdamento dei servizi pubblici forme societarie (in-house). ricorso al mercato laddove quest’ultimo con- locali di rilevanza economica e le Amministra- L’art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, ha rovesciato gli senta la realizzazione di fni sociali e la promo- zioni locali potevano pertanto liberamente equilibri abrogando il comma 5 dell’art. 113 del zione dello sviluppo economico e civile delle scegliere se optare per una gestione sostan- T.U.E.L. e ha prescritto che, in via ordinaria, la comunità locali (ex art. 112 T.U.E.L.). In altri zialmente pubblica dei servizi pubblici locali, gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza termini è stata espressa una esplicita e cogente affdandoli direttamente senza gara a società economica sarebbe dovuta essere affdata a preferenza per l’esternalizzazione, ammetten- in-house, oppure esternalizzare la gestione imprenditori o società private scelte median- do la gestione di servizi pubblici locali median- individuando il soggetto privato mediante te procedure a evidenza pubblica rispettose te affdamento diretto a società in-house solo l’espletamento di procedure concorrenziali. dei principi comunitari, o a favore di società in casi eccezionali in cui fosse provato che il Tale libertà lasciata dalla legge alle Ammini- a partecipazione mista pubblica e privata, a ricorso al mercato non avrebbe assicurato una strazioni locali in merito alla scelta del model- condizione che venisse messa a gara la qualità adeguata erogazione del servizio pubblico. lo di gestione dei servizi pubblici era giustif- di socio privato congiuntamente all’attribuzio- L’art. 23-bis conteneva inoltre un rigido e com- cata, da un lato, dal fatto che, come si è visto, ne di specifci compiti operativi connessi alla plesso regime transitorio, con cessazione auto- è irrilevante ai sensi del diritto comunitario gestione del servizio, e che al socio venisse matica a data certa delle convenzioni in essere se i fornitori di servizi di interesse generale attribuita una partecipazione non inferiore al tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti siano soggetti pubblici o privati (essi sono 40%. Soltanto in deroga a tali modalità di aff- affdatari della gestione di servizi pubblici in soggetti agli stessi diritti e obblighi); dall’altro damento ordinarie appena citate, e solo per difformità dalle ordinarie forme di affdamento lato, si è a lungo pensato che fosse rinvenibi- situazioni eccezionali che, a causa di peculiari dei servizi pubblici locali previste dallo stesso le nel nostro ordinamento (precipuamente caratteristiche economiche, sociali, ambientali art. 23-bis. La scelta del Legislatore di impor-
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