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gesTione Tra in-house e liberalizzazione interno delle competenze legislative Stato- Regioni, ma, quantomeno da questo punto di vista, è opportuno accettare l’interpre- tazione fornita dalla Corte Costituzionale che si è espressa nel senso di ritenere che, comunque, le norme su “se” esternalizzare o meno la gestione di un servizio pubblico economico rientrano nella materia della “tutela della concorrenza” di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.; quantomeno un punto fermo in una materia così instabile e incerta è necessario. Non si può però non sottolineare che, in tal caso, la materia del- la concorrenza potrebbe assumere portata differente nella Costituzione e nel diritto comunitario: limitata alle regole attuative pubblici di rilevanza economica, ma addirittura di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazio- dei principi di parità di trattamento, non rendendo ancor più remote rispetto a prima le ne immediata nell’ordinamento italiano della discriminazione, proporzionalità, traspa- 46 ipotesi eccezionali di affdamento diretto. normativa comunitaria (come si è visto, meno renza e pubblicità nel secondo caso; più ampia e inclusiva delle norme sulla gestio- restrittiva rispetto a quella oggetto di referen- La Corte ristabilisce il primato dum) relativa alle regole concorrenziali minime ne pubblica o privata dei servizi pubblici igiene urbana igiene urbana ottobre-dicembre 2012 del risultato del referendum in tema di gara ad evidenza pubblica per l’af- economici nel primo caso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. fdamento della gestione di servizi pubblici di A ben guardare tuttavia il problema italia- 199/2012, ha dichiarato incostituzionale la nuova rilevanza economica.” no è quello più strettamente connesso agli normativa in quanto “viola il divieto di ripristino Pertanto, stando all’interpretazione della Su- effetti distorsivi sul mercato creato dalle della normativa abrogata dalla volontà popolare prema Corte, attualmente sarebbero in vigore società “in house”, piuttosto che alla le- desumibile dall’art. 75 Cost. […]“ non potendo delle norme comunitarie per le quali sarebbe di gittimità di tale scelta. E’ sotto gli occhi di ”ritenersi che sussistano le condizioni tali da giu- regola necessario l’espletamento di procedure tutti che il proliferare di società pubbliche stifcare il superamento del predetto divieto di ad evidenza pubblica per l’affdamento della che si occupano di ogni e qualsivoglia set- ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di gestione dei servizi pubblici locali, mentre gli tore genera una situazione di disparità di tempo intercorso tra la pubblicazione dell’esito affdamenti diretti a società in-house dovreb- trattamento; si veda ad esempio proprio della consultazione referendaria e l’adozione bero costituire ipotesi derogatorie giustifcabili il caso degli impianti di trattamento dei della nuova normativa (23 giorni), ora oggetto soltanto dalla possibile compromissione della rifiuti. Alcuni di detti impianti sono stati di giudizio, nel quale peraltro non si è verifcato specifca missione dell’Ente qualora si volesse ri- finanziari con fondi (diretti) della colletti- alcun mutamento idoneo a legittimare la rein- correre al mercato. Le istituzioni comunitarie, di vità o – nella migliore delle ipotesi – con troduzione della disciplina abrogata”. converso, non hanno mai interpretato le norme finanziamenti agevolati erogati da Cassa Si pone quindi il problema di ricostruire la del Trattato in questo senso, ma hanno invece Depositi e Prestiti. Tra le voci tariffarie la disciplina attualmente in vigore, e, a tal fne, è espressamente riconosciuto l’opposto principio componente “ammortamento” non pre- necessario guardare alla sentenza della Corte di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o vede una remunerazione del capitale pari Costituzionale che ha dichiarato ammissibili i privata delle imprese (art. 345 T.F.U.E. - ex art (oppure lontanamente equiparabile) agli quesiti referendari n. 24/2011, la quale, tuttavia 295 T.C.E.); se così fosse attualmente gli Enti investimenti privati. Si crea quindi un si- ricalca la criticata sent. n. 325/2010. locali sarebbero assolutamente liberi di scegliere stema asimmetrico: a fronte di operatori Infatti, nel ritenere ammissibile il quesito refe- se gestire i servizi pubblici economici in manie- privati che investono capitale di rischio le rendario volto all’integrale abrogazione dell’art. ra sostanzialmente diretta, oppure ricorrere al aziende pubbliche sono evidentemente 23-bis la Consulta ha affermato che “nel caso mercato indicendo procedure competitive ad (e straordinariamente) avvantaggiate. La in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un evidenza pubblica. questione andrebbe risolta applicando lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza del- correttamente le disposizioni sugli “aiuti le norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, Restano aperte le divergenze di Stato”. del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi tra diritto comunitario e diritto Ma questa è un’altra storia che contiamo di sia dalla giurisprudenza di questa Corte − sen- costituzionale italiano raccontare presto. tenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 – sia da Tale divergenza, come si è accennato, si quella della Corte di Cassazione e del Consiglio potrebbe ripercuotere anche sul riparto *Avvocati in Roma