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Tra in-house e liberalizzazione gesTione indifferente se un soggetto pubblico decida ma 2, lett. e), dal momento che non rien- instaurare assetti concorrenziali” (sentenza o meno di concludere un contratto (quale tra tra le “regole di concorrenza” imposte n. 14 del 2004). In altri termini, la tutela del- quello di concessione di servizio pubblico) dell’ordinamento comunitario. Sicuramente la concorrenza riguarda nel loro complesso con un soggetto terzo; l’interesse comuni- delle norme che impongano agli Enti pub- i rapporti concorrenziali sul mercato e non tario sopravviene soltanto nel momento in blici locali l’offerta della gestione dei propri esclude perciò anche interventi promozio- cui viene operata la scelta di stipulare tale servizi pubblici sul mercato promuovono la nali dello Stato.” tipo di contratto. concorrenza tra le imprese private, ma, v’è Ciò perché le “regole di concorrenza” cui fa da chiedersi, se la promozione della con- L’abrogazione referendaria riferimento l’art. 106, par. 2, T.F.U.E. sono correnza possa rientrare nella “tutela della del 23-bis i principi di parità di trattamento, non di- concorrenza”. Come è noto, l’art. 23-bis è stato oggetto di scriminazione, pubblicità, proporzionalità La funzione di tutela dovrebbe infatti espli- integrale abrogazione, non limitatamente al e trasparenza, che non vengono lesi, e non carsi esclusivamente nel presidio garantista servizio idrico, come è stato propagandato entrano in gioco, fntanto che quel determi- all’applicazione di determinate norme in dai comitati promotori, in seguito al referen- nato mercato rimane chiuso perché l’Am- una serie di ipotesi date, mentre nel con- dum del 12-13 giugno 2011. ministrazione non decide di esternalizzare cetto di promozione si rinviene un momen- Dopo neanche un mese dalla pubblicazione il servizio. Infatti tutti i soggetti presenti sul to dinamico volto ad ampliare le ipotesi di del decreto dichiarativo dell’avvenuta abroga- mercato rimangono nella stessa posizione: applicazione di determinate norme. Conse- zione referendaria, con il d.l. n. 138 del 13 ago- non possono concorrere per l’affdamen- guentemente anche la competenza esclusiva sto 2011, modifcato dalla legge di conversio- to di quel servizio che la P.A. ha deciso di dello Stato a regolare la modalità di gestione ne 14 settembre 2011, n. 148 e ulteriormente gestire in proprio e quindi nessuno viene pubblica o privata dei servizi pubblici di ri- modifcato dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. 45 discriminato. Altra questione è la gestione di levanza economica potrebbe essere nuova- decreto “salva Italia”), a sua volta convertito igiene urbana un servizio pubblico economico in regime di mente messa in dubbio. con modifcazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, igiene urbana ottobre-dicembre 2012 monopolio esclusivo della concorrenza (non In realtà sulla questione la Corte Costituzio- all’art. 4, rubricato “adeguamento della disci- per il mercato ma nel mercato); nel qual nale si è già espressa con le sentt. del 2004 plina dei servizi pubblici locali al referendum caso sì che, ai sensi dell’art. 106 T.F.U.E., n. 14 e 272 laddove ha affermato che la tute- popolare e alla normativa dell’Unione Euro- l’istituzione della riserva dovrà essere giu- la della concorrenza “non può essere intesa pea”, il Legislatore nazionale ha nuovamente stifcata dal rischio che una concorrenza nel soltanto in senso statico, come garanzia di regolamentato l’affdamento dei servizi pub- mercato limiti in linea di diritto o di fatto la interventi di regolazione e ripristino di un blici locali di rilevanza economica dettando specifca missione dell’Ente. La questione, equilibrio perduto, ma anche in quell’acce- una disciplina che, seppure parzialmente di- come vedremo, è di cruciale importanza e zione dinamica, ben nota al diritto comuni- versa da quella contenuta nell’art. 23-bis d.l. problematicità attuale. tario, che giustifca misure pubbliche volte 112/2008, ne ricalca l’impostazione quanto a Per quanto concerne la questione di costi- a ridurre squilibri, a favorire le condizioni ratio liberalizzatrice e pro concorrenziale, non tuzionalità dell’art. 23-bis con riferimento di un suffciente sviluppo del mercato o ad solo imponendo l’esternalizzazione dei servizi all’art. 117, comma 2, Cost., che ha ad ogget- to il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, la Corte Costituzionale, nel- la medesima sentenza, ha riaffermato che la gestione dei servizi pubblici “va ricondotta, invece, nell’ambito della materia, di compe- tenza legislativa esclusiva dello Stato, ”tutela della concorrenza” [...] tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato” e ne ha confermato la legittimità. Si è visto che la scelta in merito al “se” concludere un contratto di concessione di servizio pubblico con un terzo è riservata ai singoli ordinamenti nazionali. Coerente- mente con tale impostazione v’è da chieder- si se tale scelta possa rientrare nella materia di competenza esclusiva dello Stato “tutela della concorrenza” di cui all’art. 117, com-
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