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che lo costituiscono), per individuare le carat- teristiche di pericolo vanno presi a riferimento i “composti peggiori”; • quando le sostanze presenti in un rif uto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ov- vero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rif uto si classif ca come pericoloso. Inoltre, i gestori di impianti di re- occorre chiedere a un laboratorio di analisi di cupero di rif uti devono provvedere a farsi con- caratterizzare il pericolo di questi rif uti sulla segnare nei tempi dovuti la caratterizzazione base delle concentrazioni di sostanze tossiche effettuata dal produttore sui rif uti classif cati o nocive. con i “codici a specchio” e effettuare controlli a campione su quanto dichiarato. L’indagine Che cosa è cambiato sulle caratteristiche del rif uto tramite analisi nel concreto? potrebbe essere richiesta, con cadenze specif - ■ La classif cazione deve avvenire “in ogni che, anche per ammettere il rif uto in un de- caso prima che il rif uto sia allontanato dal terminato impianto di recupero/smaltimento. luogo di produzione”; Di seguito si riportano i casi principali: • se un rif uto è classif cato con codice Cer • Conferimento in discarica (DM 27 settem- pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza bre 2010): alcuna ulteriore specif cazione. In tale caso le • al primo conferimento; proprietà di pericolo del rif uto, def nite da H1 • ad ogni variazione del processo originante ad H15, devono essere determinare al f ne di il rif uto; procedere alla sua gestione; • e comunque almeno una volta all’anno. • se un rif uto è classif cato con codice Cer • Conferimento a impianti di termovalo- non pericoloso “assoluto”, esso è non perico- rizzazione (inceneritori): il D.lgs. 133/2005 loso senza ulteriore specif cazione; prevede che il gestore dell’impianto acqui- • se un rif uto è classif cato con codici Cer sisca dal produttore del rif uto informazioni speculari (uno pericoloso e uno non perico- sulla composizione chimica dello stesso, al loso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o f ne di verif care il rispetto delle prescrizioni meno vanno determinate le proprietà di pe- contenute nell’autorizzazione all’esercizio ricoloso che lo stesso possiede. Allo scopo è dell’impianto. necessario: • Conferimento a impianti di recupero ri- • individuare i composti presenti nel rif uto f uti operanti in regime semplif cato: (D.M. (attraverso scheda informativa, conoscenza 05/02/98 e D.M. 161/02) primo conferimento del processo chimico, campionamento e all’impianto e successivamente ogni 24 mesi analisi); (12 nel caso di rif uti pericolosi) e comun- • determinare i pericoli connessi (attraverso que ogni volta che intervengano modif che normativa, fonti informative e scheda di sicu- sostanziali nel processo di produzione che ha rezza dei prodotti); originato tali rif uti. • stabilire se le concentrazioni dei composti • Conferimento ad attività di recupero in comportino che il rif uto presenti delle carat- regime ordinario: con la cadenza richiesta teristiche di pericolo (mediante comparazione dall’impianto. delle concentrazioni rilevate all’analisi chimi- Nella fase transitoria, le imprese dovranno ca con il limite soglia per le fasi di rischio spe- verif care le loro autorizzazioni (per gestione cif che dei componenti, ovvero effettuazione di e miscelazione) e i dossier allestiti per la no- test per verif care se il rif uto ha determinate tif ca dei trasporti transfrontalieri, e valutare caratteristiche di pericolo). gli eventuali correttivi. Le imprese dovranno • se i componenti di un rif uto sono rilevati verif care anche la conformità alla nuova di- dalle analisi chimiche solo in modo aspecif co sciplina dei criteri di classif cazione dei rif uti (e non sono perciò noti i composti specif che già determinati.
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