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GESTIONE CLASSIFICAZIONE RIFIUTI la nuova classifi cazione dei rifi uti di Remo Canale L’impresa che produce i Le novità in tema di classif cazione dei rif uti sono che dal 1° giugno 2015 sostituisce le direttive frutto delle nuove norme previste dal Dl Compe- 67/548/Cee sulle sostanze pericolose e 1999/45/ rifiuti è responsabile della sua titività (Dl 91/2014) e della Legge di conversione Ce sui preparati pericolosi. Tra le altre novità, la classificazione. Ma anche gli n.116 in vigore dal 21 agosto 2014, all’allegato sostituzione del vecchio acronimo “H”, che def - impianti di trattamento devono D (elenco dei rif uti) della Parte IV del Codice niva le caratteristiche di pericolosità degli scarti accertarsi della conformità del ambientale per l’attribuzione dei Codici europei (da H1 a H15), con “HP” che sta per “Hazardous ai rif uti (Cer). L’intero allegato D (compresa Properties” (da HP1 a HP15). Tale decisione è rifiuto a quanto dichiarato. Le l’introduzione) è stato sostituito dalla Decisione riportata nel Regolamento 2014/1357/UE: le nuove norme allineano le regole 2014/955/UE, che contiene modif che all’elenco caratteristiche di pericolo da H 1 a H 15 di cui 38 italiane a quelle in vigore in tutta europeo dei rif uti e introduce nuovi codici, e dal all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sono l’Europa. Regolamento 2014/1357/UE, che dà nuove def - ri-denominate mediante la sostituzione della sigla igiene urbana nizioni delle caratteristiche di pericolo dei rif uti. “H” con quella “HP”. igiene urbana luglio-settembre 2015 In sostanza, è entrato in vigore il nuovo elenco Ciascuna caratteristica HP è corredata da prescri- Il 18 febbraio 2015 era entrata in vigore in Ita- dei codici di identif cazione dei rif uti (Elenco zioni e tabelle che consentiranno di armonizzare lia la nuova classif cazione dei rif uti introdotta Europeo dei Rif uti) e la nuova codif ca per le la disciplina comunitaria sui rif uti con quella con il decreto Competitività (decreto legge n. caratteristiche di pericolo. Salta l’allegato I alla contenuta nel Regolamento CLP, mediante l’indi- 91/2014 convertito con modif cazioni con leg- parte IV del Codice ambientale e cambiano le mo- viduazione per ciascuna caratteristica di pericolo ge n. 116/2014 in vigore dal 21 agosto 2014). dalità di tenuta delle scritture ambientali (registri delle corrispondenti classi e categorie di pericolo Il provvedimento ha introdotto come premessa di carico/scarico, formulario di trasporto e schede ai sensi del Regolamento CLP. Ai vecchi “limiti di all’allegato D alla parte IV del Codice ambientale telematiche SISTRI). concentrazione” delle sostanze pericolose conte- (dlgs 152/2006) la disposizione “Classif cazione Dal 1° giugno 2015, dunque, l’imprenditore, nute in un rif uto pericoloso vengono aff ancati dei rif uti”, stabilendo che la classif cazione dei in qualità di produttore dei rif uti, è responsabile anche dei “valori soglia”. rif uti è effettuata dal produttore assegnando ai della corretta attribuzione del codice CER al ri- La novità del nuovo decreto riguarda i rif uti cui rif uti stessi il competente codice CER e appli- f uto che fuoriesce dalla propria attività. Pertanto potrebbe essere attribuito un codice CER specu- cando le disposizioni contenute nella decisione deve procedere con cautela nell’attribuzione del lare (o a “specchio”), che classif ca normalmente 2000/532/CE. Tra le principali novità: codice CER al proprio rif uto. un rif uto non pericoloso, ma può essere utilizza- • la nozione di “Pericoloso Assoluto”; L’allegato D, con l’ultima modif ca, riporta pre- to per classif carlo tale solo se la concentrazione di • la specif ca che la classif cazione deve avvenire cise istruzioni per procedere alla classif cazione sostanze pericolose è inferiore a una determinata “in ogni caso prima che il rif uto sia allontanato dei rif uti . In particolare, quando un rif uto è soglia. In questi casi il nuovo allegato D prescrive dal luogo di produzione”; pericoloso in assoluto (codici contrassegnati di caratterizzare il rif uto attraverso un’analisi di • le indicazioni sulle indagini per determinare le con l’asterisco (*) non c’è bisogno di ulteriori laboratorio al f ne di determinare se il rif uto è proprietà di pericolo che il rif uto possiede; indagini. Se invece il rif uto non è pericoloso, classif cabile con il codice CER a specchio (non • il principio di precauzione secondo il quale è riportato nell’elenco dei CER senza asterisco pericoloso) oppure è obbligatorio classif carlo quando le sostanze presenti in un rif uto non e non occorre altra specif cazione. La decisione come pericoloso. Superate certe concentrazioni, sono note o le caratteristiche di pericolo non 2014/955 introduce il nuovo Elenco europeo dei infatti, occorre classif care questi rif uti con il co- possono essere determinate, il rif uto si classif ca rif uti: si passa da 839 codici a 842 codici. Il vero dice pericoloso assoluto cioè con l’asterisco (*). come pericoloso. cambiamento riguarda la determinazione delle Oltre ad attribuire il corretto codice CER, il produt- Dal 1° giugno 2015, inoltre, con l’entrata in vi- caratteristiche di pericolo dei rif uti pericolosi tore di rif uti pericolosi deve determinare anche le gore delle norme comunitarie, la produzione e (frasi H) che verranno sostituite totalmente dai proprietà di pericolo (così dette frasi H contenute la gestione dei rif uti sono soggette alla nuova criteri di classif cazione contenuti nel Regola- nell’allegato i) alla parte IV del D.lgs. 152/06 ), normativa e alla nuova classif cazione UE, in vi- mento CLP (Regolamento 1357/2014/UE). La utilizzando le schede di sicurezza dei prodotti da gore in tutti gli Stati membri senza bisogno delle nuova disciplina adegua la normativa alle dispo- cui origina il rif uto. Per attribuire correttamente singole norme nazionali di recepimento. sizioni contenute nel Regolamento 1272/2008, le frasi di pericolo (es. H4 irritante, H6 tossico etc.)