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DIRETTIVA RIFIUTI TERZA PAGINA riutilizzato ai fi ni di costruzione allo stato ai requisiti sopra esposti, stabilire criteri pio la nozione di recupero che sarà intesa naturale e nello stesso sito). quali/quantitativi da soddisfare perché al- come: “qualsiasi operazione il cui principale Anche i sottoprodotti animali e agricoli cune tipologie di oggetti o sostanze pos- risultato sia permettere ai rifi uti di svolgere (compresi i prodotti trasformati ex rego- sano essere considerate sottoprodotti. Un un ruolo utile sostituendo altri materiali lamento CE n.1774/2002, eccetto quelli apposito decreto stabilirà inoltre le regole o di prepararli ad assolvere tale funzione destinati all’incenerimento, allo smalti- tecniche per qualifi care come sottoprodot- all’interno dell’impianto o nell’economia mento in discarica o all’utilizzo in impianti ti i materiali da estrazione marmi e lapidei. in generale”. Rientra ovviamente in questa di biogas o compostaggio) come la paglia, defi nizione il CDR (Combustibile da Rifi u- gli sfalci, le potature, nonché ogni altro Ricilaggio e recupero ti). Ciò consentirà di produrre energia dai materiale agricolo sono esclusi dal novero Esordisce poi una nuova nozione di rici- rifi uti, considerando quindi questa frazione dei rifi uti. claggio come: “qualsiasi operazione di di rifi uto non più uno scarto ma una risorsa Non rientra altresì tra le operazioni di rac- recupero attraverso cui materiali di rifiu- economica. colta dei rifi uti la raccolta di elenchi telefo- to sono ritrattati per ottenere prodotti o nici e di beni o prodotti dati ai consumatori sostanze da utilizzare per la loro funzione La responsabilità estesa in comodato d’uso e restituiti al comodan- originaria o per altri fini”, compreso, quin- del produttore te dopo l’utilizzo, purché non presentino di, il ritrattamento di materiale organico Il nuovo provvedimento introduce poi il rischi elevati per l’ambiente. Viene inoltre ma esclusi recupero di energia e ritratta- principio della “responsabilità estesa” del ampliato il novero dei sottoprodotti, che mento per ottenere combustibili e mate- produttore. Il Ministro dell’Ambiente può comprende le sostanze trattate secondo la riali di riempimento. adottare atti aventi natura regolamentare, normale pratica industriale e riutilizzate in Viene fi ssato un target di recupero di alcuni sentita la Conferenza Unifi cata, per fi ssare 15 altro ciclo produttivo. materiali. Per vetro, carta, plastica e metal- le modalità e i criteri di introduzione di Per essere considerati sottoprodotti, so- li viene fi ssata al 2020 una soglia tassativa tale responsabilità nei confronti del pro- igiene urbana gennaio-marzo 2011 stanze e oggetti dovranno comunque ri- minima di recupero, il 50%, nell’ambito di duttore, inteso come qualsiasi persona spettare le caratteristiche già previste dal una pratica che deve diventare sempre più fi sica o giuridica che professionalmente Dlgs 152/20056, ossia: l’essere parte inte- diffusa e stringente di raccolta differenzia- sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda grante di un processo di produzione il cui ta, orientando stili di vita e meccanismi di o importi prodotti, nell’organizzazione del scopo principale non sia la loro produzio- produzione sempre più verso la cosiddetta sistema di gestione dei rifi uti, e nell’accet- ne; l’essere destinate a un riutilizzo certo, “società del recupero”. tazione dei prodotti restituiti e dei rifi uti diretto e legale ossia soddisfare i requisiti Viene riformulata, infi ne, in senso più am- che restano dopo il loro utilizzo. dei prodotti e non avere impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Possono essere considerati “sottoprodotti” solo le sostanze ed i materiali che possie- dono fi n dalla loro origine le caratteristiche merceologiche dei beni, mentre quelle che necessitano di un trattamento per acquisire tale status sono considerate rifi uti. In base al nuovo decreto legislativo sarà invece am- missibile il trattamento coincidente con la “normale pratica industriale”. Ancora, mentre il reimpiego oggi deve essere defi nito “sin dalla fase della produ- zione”, essere “integrale” e “avvenire diret- tamente nel corso del processo di produ- zione o di utilizzazione preventivamente individuato e defi nito”, il nuovo decreto chiede solo che la sostanza “sia ulterior- mente utilizzata”. Nuovi sottoprodotti “per defi nizione” (cioè ex lege) saranno, introdotti, inoltre, tramite appositi decreti ministeriali. Il Mi- nistero dell’Ambiente potrà, in relazione
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