La conversione del DL “Sostegni” ricorda la FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi) fissa al 31 maggio 2021 la scadenza del termine perentorio entro cui l’utente non domestico deve comunicare la scelta di avvalersi, dal 1° gennaio 2022, del servizio di gestione rifiuti urbani da parte del Comune o, in alternativa, di un operatore privato.
In assenza di tale comunicazione, si considererà confermata la volontà di restare con l’operatore pubblico.Come si ricorderà, in attuazione del pacchetto europeo di misure sull’economia circolare, il D.Lgs n. 116/2020 ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs n. 152/2006 c.d. “Testo unico ambiente”, tra cui la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico la gestione dei rifiuti urbani, beneficiando, con attestazione di avvio al recupero degli stessi, di una riduzione della quota variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238, comma 10 del TUA).
Per gli anni successivi al 2021, invece, la facoltà di scelta dovrà avvenire entro 30 giugno di ogni anno, con efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui la richiesta sarà stata presentata.
Vale però una precisazione: in linea di principio la scelta di conferire la gestione dei rifiuti urbani ad un soggetto privato, dovrebbe impegnare ope legis l’utente per un periodo di tempo di 5 anni, fatta salva la possibilità di poter nuovamente passare al gestore pubblico previo assenso dello stesso; tuttavia, al fine di non rendere tale disposizione discriminatoria nei confronti degli operatori privati, il 22 marzo u.s. l’AGCM ha chiarito di ritenere necessaria l’eliminazione del vincolo quinquennale, in questo modo, l’utente conserverebbe annualmente la facoltà di cambiare operatore anche nel caso in cui decida di avvalersi dell’attività del Comune.