Reato ambientale: gli enti locali possono chiedere i danni allo Stato

La Corte Costituzionale, con sentenza 126/2016 del 1° giugno scorso, ha stabilito il principio secondo cui le regioni ed i comuni possono costituirsi parte civile e chiedere i danni in caso di reati ambientali. Lo possono fare non per chiedere il risarcimento del danno ambientale, ma per ottenere il ristoro di danno patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti.

La Corte, con la sentenza richiamata, ha quindi superato la riserva dell’art. 311, comma 1, del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/06) secondo cui “Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale…”, osservando che ciò non esclude che, ai sensi dell’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, sussista il potere di agire di altri soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi subiti.

La Consulta inquadra il danno ambientale nella cornice istituzionale. D’altronde, la Corte di Cassazione, precisa la Consulta,  ha più volte affermato in proposito che la normativa speciale sul danno ambientale si affianca alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all’ambiente, per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale.

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