di Giovanni Tapetto, Giurista ambientale
In questo nostro primo intervento di approfondimento e commento delle modifiche e innovazioni apportate al Dlgs. 152/2006 dal nuovo decreto prendiamo in considerazione l’argomento dei rifiuti prodotti da manutenzione, non fosse altro per il fatto che, su tale questione, siamo intervenuti più volte con una nostra linea ermeneutica di rigorosa applicazione del diritto positivo.
Nel nuovo intervento il legislatore ha abrogato il comma 4 dell’articolo 266 altrimenti disponendo, nel merito di quanto era espresso nel comma abrogato, con i commi 18 e 19 dell’articolo 193.
Prima di addentrarci nel merito dei nuovi precetti ripercorriamo, in sintesi, al fine di dare maggior completezza al presente intervento, la questione posta dal comma 4 dell’art. 266, ora abrogato dal nuovo disposto di legge, che, disponendo che “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività” ha dato adito a letture ed applicazioni interpretative secondo quattro tesi:
- Una prima, negazionista, che non riconosce alcuna possibile “deroga sulla deroga (1)”;
- Una seconda che considera il citato disposto come deroga assoluta, giustificata dalla presunta fictio iuris, e considerazione del trasporto dal luogo di produzione alla propria sede come movimentazione (2);
- Una terza “moderata”, per la quale il disposto dell’art. 266, comma 4, introduce volutamente una deroga, attraverso la fictio iuris, che però non prevale sulla regola del trasporto dei rifiuti (3).
- Una quarta, sostenuta dallo scrivente (4), definita “rigoristica”(5), che non riconosce l’applicabilità della fictio iuris in quanto in contrasto con:
– l’inamovibilità del deposito temporaneo rispetto al “luogo di produzione del rifiuto”; concetto di diritto europeo confermato dalla Sentenza CGUE del 5 ottobre 1999 (cause riunite C-175/98 e C-177/98), punto 49, costituente diritto di rango superiore.
– la definizione di “raccolta” (6), definizione di rango superiore in quanto espressa nella Direttiva 2008/98/UE e riportata, tal quale, nel Dlgs 152/2206, che dispone l’indirizzo univoco del trasporto post-deposito temporaneo a impianto di trattamento.
La prima tesi è stata talmente osteggiata al punto di trascurarla in toto. La seconda tesi è stata accolta dai più ma, in parte, cassata dalla sentenza della Cassazione penale, Sez. III, n. 17640 del 10 maggio 2012 che ha stabilito che l’instradamento di rifiuti sulla pubblica via è trasporto e, in quanto tale, soggetto all’applicazione degli obblighi correlati cioè inscrizione all’Albo Gestori ambientali e accompagnamento di formulario. La terza tesi, che può essere considerata la mutazione della seconda in applicazione della citata sentenza nr. 17460, indica la possibilità di individuare il deposito temporaneo presso la sede, legale od operativa, del manutentore assecondando, secondo considerazioni di buon senso e di praticità (7), le esigenze di semplificazione applicativa richieste dalle imprese. La quarta origina dall’esigenza di dare chiarezza giuridica agli operatori del settore sugli indirizzi operativi dati dalle due tesi precedenti in ragione del fatto che la lettura della norma, secondo i criteri di diritto positivo del nostro ordinamento, porta a conclusioni diverse e più restrittive di quelle indicate dai sostenitori delle tesi precedenti.
Il nuovo disposto
Nella ristrutturazione del D.lgs. 152/2006, il legislatore ha prestato attenzione al contesto dei rifiuti da manutenzione abrogando il comma 4 dell’art. 266 e sostituendolo con due commi, 18 e 19, dell’art. 193.
Tali commi sono così espressi:
18 Ferma restando la disciplina in merito all’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212.
19 I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Il comma 19 dell’articolo 193
Rinviamo ad un prossimo specifico intervento le considerazioni nel merito del comma 18 e prendiamo in analisi il nuovo precetto del comma 19. Il primo punto di osservazione è che la frase iniziale individua più fattispecie di attività produttive: “attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82” aggiungendone alcune prima escluse: i piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di entità limitata; le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, cioè le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione.
Pur considerando affatto positiva l’inclusione delle attività di pulizia e disinfestazione in quanto, pur non essendo attività manutentive, rientrano nella medesima situazione di produrre rifiuti presso terze parti, osserviamo che sarebbe stato maggiormente rispondente alle esigenze di tutte le imprese che si trovano ad operare nel medesimo frangente indirizzare il precetto ad “attività svolte fuori sede presso terzi” facendo rientrare nel novero anche tutte quelle imprese impiantistiche che, nell’ordinaria prestazione della loro attività, operano presso ambienti terzi dove producono i propri rifiuti.
La seconda parte della prima frase “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività” lascerebbe inalterato il dilemma interpretativo se non fosse per il periodo successivo che dispone: “Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”
La prima parte di frase “Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività (…)” contiene due importanti dispositivi giuridici:
- una specifica condizione di deroga per piccoli quantitativi di rifiuti;
- una conferma che, nella normalità cioè al di fuori della deroga, il deposito temporaneo va effettuato presso il luogo “dove è svolta l’attività”.
Ciò, a conferma dell’inamovibilità del deposito temporaneo rispetto all’effettivo luogo di produzione del rifiuto dando atto all’applicazione del diritto positivo e alle regole di gerarchia delle fonti del dirittoNel merito della deroga, se, in primis, si concorda sulla necessità di offrire una via risolutiva per l’adempimento normativo alle imprese che operano presso terzi, il generico rifermento a “piccoli interventi edili” e “quantitativi limitati” apre una nuova fase di esercizio di ermeneutica dato che la valutazione di tali aspetti è affatto aperta:
Piccoli interventi edili
- potrebbero essere individuati negli interventi presso appartamenti, locali commerciali o altri immobili che non consentano, per la loro conformazione, di allestire alcuna area a deposito temporaneo;
- potrebbero, altresì, essere individuati da una dimensione economica dell’opera affidata (fino a 10.000€.? fino a 50.000€.?, fino a 100.000€.?);
Quantitativi limitati
La diversità delle attività oggetto di possibile deroga e dei rifiuti da loro prodotti pone, anche in questo caso, delle oggettive difficoltà applicative:
- Le attività di pulizia possono rientrare in un ambito quantitativo di produzione giornaliera di rifiuti misurabile sull’ordine di qualche decina di chili;
- Le attività di disinfestazione possono rientrare in un ambito quantitativo di produzione giornaliera di rifiuti misurabile sull’ordine di qualche chilo;
- Le generali attività di manutenzione includono un’ampia fattispecie di attività il cui ambito quantitativo di produzione giornaliera di rifiuti va da qualche decina di chili a qualche quintale;
- Le attività di costruzione e demolizione, ancorché operanti in “piccoli interventi edili”, rientrano nella potenzialità di produzione giornaliera di quantitativi di rifiuti misurabile sull’ordine di qualche quintale.
Ne consegue che tali riferimenti generici, dando adito all’apertura di una nuova fase interpretativa, avranno la conseguenza che l’interpretazione diventi una questione, affatto soggettiva, del pubblico ufficiale che si trovi a decidere se la situazione comporti o meno una condotta illecita.
La seconda parte della seconda frase specifica i contenuti della deroga cioè quando si è nella condizione di deroga: (…) il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione è accompagnat odal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Anche in questa frase sono esposti alcuni importanti dispositivi giuridici:
- La frase “il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede…” stabilisce, senza ombra di dubbio che, nel frangente indicato “dal luogo di effettiva produzione alla sede…”, si effettua trasporto di rifiuti (8);
- La frase “…in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT)…” costituisce altra deroga sul documento accompagnatorio che, nell’ordinario, è confermato debba essere il formulario, ma che, in alternativa, può essere sostituito da un Documento di Trasporto;
- Il documento di Trasporto (DDT), oltre alle indicazioni rese d’obbligo dalla norma specifica (9), deve indicare anche:
– il luogo di effettiva produzione,
– tipologia e quantità dei materiali,
– il numero di colli o una stima del peso o un volume,
– il luogo di destinazione.
Indicazioni che, nel caso, assumono caratteristica d’obbligatorietà. Nel merito dell’effettuazione del trasporto, avendo specificato che si tratta di trasporto di rifiuti, consegue che dovrà essere effettuato con veicoli autorizzati cioè iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Conclusione
Il nuovo disposto determina, oggettivamente, l’introduzione di una possibile deroga all’allestimento del deposito temporaneo nell’esatto luogo di produzione del rifiuto e all’obbligo del formulario per il trasporto del rifiuto alla sede legale od operativa. Non costituisce deroga il fatto che il deposito temporaneo sia, sempre e comunque, individuato nel solo esatto luogo di produzione del rifiuto. Rimaniamo affatto contrari alla continua adozione, da parte del legislatore, di precetti normativi conditi da elementi di indeterminazione che aprono la strada della mancanza di certezza del diritto, il che, sotto un profilo squisitamente penale, può dare adito a contrasti con il principio di determinatezza di cui l’art 25 della Costituzione.