Nella seduta del 22 dicembre 2015 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n. 2093-B, collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. collegato ambientale) che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Si tratta di un’ottima notizia per il Paese e per la nostra economia: una “minifinanziaria verde” che si attendeva da tempo, e che ha il merito di portare le scelte economiche del nostro paese su un binario ancora più green.. Un filo rosso, fra l’altro, ribadito anche dalla Conferenza Cop 21 di Parigi, che si è chiusa di recente.
Multe per chi getta i mozziconi… e un mobility manager scolastico!
Piatto forte del provvedimento, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, sono le misure che rafforzano il recupero e il riciclo delle materie prime seconde, quelle per la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e le disposizioni in sostegno della mobilità sostenibile insieme alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Vengono introdotti finanziamenti per attività connesse all’ambiente e alla green economy, nonché agevolazioni sulle tasse sui rifiuti per i comuni virtuosi. Insomma ce n’è per tutti: dalla tutela della natura all’energia, dagli acquisti verdi alla valutazione dell’impatto ambientale, dai rifiuti alla difesa del suolo e delle risorse idriche, dalle acque reflue ai minerali, fino ad arrivare al minimo dettaglio, come la sostituzione delle luci semaforiche con lampadine a basso consumo, gli impianti radio e altri RAEE. Un testo complesso, che prevede anche disposizioni che hanno già avuto un forte impatto sull’opinione pubblica, come quella che punisce fino a 300 euro (art. 40) chi abbandona per strada cicche, mozziconi o altri rifiuti di piccole dimensioni. Tra le curiosità, l’introduzione del mobility manager scolastico, con il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.
Acquisti verdi
Fra gli aspetti che interessano maggiormente il nostro settore c’è quello degli acquisti verdi: in particolare, l’articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda. L’articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale. L’articolo 18, invece, disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP).
Ancora sui CAM: l’articolo 19
Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 19, riguardante l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), e nell’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite – quando se ne presenti la necessità – da lampade a basso consumo energetico. L’articolo 21, che prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali. L’articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
Gestione dei rifiuti…
Molto importanti anche i provvedimenti in materia di gestione dei rifiuti: in particolare l’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Un’addizione del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d.” ecotassa”) viene posta direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale. Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione. L’articolo 45 consente l’introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l’adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
… anche gli elettrici e gli elettronici
L’articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS. Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all’interno del Codice dell’ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell’UE.L’articolo 41, infine, detta disposizioni per una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.