Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021, è intervenuto per chiarire alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI in seguito dell’emanazione del decreto legislativo 116/2020.
Importanti indicazioni vengono fornite in relazione a:
- A) Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
- B) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
- C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
- D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
Le informazioni trasmesse dalla Circolare sono diverse, in particolare, con riguardo al punto c) la circolare chiarisce che le attività industriali sono produttive anche di rifiuti urbani, con conseguente applicazione della TARI.
Ecco quanto riportato dal nel punto c), paragrafi 1 e 2 della Circolare:
- Attività industriali– rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA
Occorre brevemente ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”.
Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali. Tuttavia, l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.
Ciò comporta che:
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
Lo stesso ragionamento, secondo il MITE, può essere esteso anche alle attività artigianali, produttive anch’esse di rifiuti urbani:
- Attività artigianali– rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA
Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.
Fonte: TuttoAmbiente