L’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) ha pubblicato sul suo sito lo schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori, in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014). Insieme allo schema di convenzione l’Anci ha pubblicato anche la relativa Guida.
UNIONI DI COMUNI. L’articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
La stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
LA TEMPISTICA. L’art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell’art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:
a) esse entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
b) esse non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 (comma 2);
c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3).
ACCORDO CONSORTILE. Tra i vari modelli proposti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 per l’acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture, particolare rilievo assume il c.d. “accordo consortile”, in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.
SCHEMA DI CONVENZIONE. Al fine di consentire ai Comuni non capoluogo di sviluppare in modo coerente alle previsioni del Codice dei contratti i modelli organizzativi del c.d. “accordo consortile”, l’Anci ha elaborato uno schema di convenzione che fornisce alle amministrazioni una serie di indicazioni operative.
Lo schema può essere adattato in relazione alle specificità di contesto (anche a fronte delle particolari previsioni di alcune leggi regionali nelle Regioni a Statuto speciale), nonché nell’ipotesi in cui sia utilizzato per definire l’esercizio della funzione nell’ambito del rapporto istituzionale dell’Unione di Comuni.
da Casa&Clima