ARERA riconosca i risparmi sui costi di dispacciamento e distribuzione della condivisione di energia
ITALIA SOLARE e Legambiente hanno risposto al Documento di Consultazione di ARERA con alcune osservazioni affinché le Comunità energetiche partano in modo efficiente e sulla base di un modello equo. Nel documento proposto da ARERA, scrivono le due associazioni, ci sono senza dubbio “spunti positivi di interpretazione della normativa, riguardo alla tipologia di configurazioni ammesse”. Tuttavia, vi sono anche alcuni aspetti che meritano un approfondimento e una rielaborazione nella definizione finale del documento.
Di seguito i 7 punti salienti:
1. Necessità di dare adeguata considerazione al consumo istantaneo di energia L’autoconsumo collettivo e la condivisione di energia tecnicamente danno un contributo di capacità e diminuiscono i costi per la gestione dei flussi di energia e per le infrastrutture di rete perché diminuiscono i flussi di energia verso le linee di alta tensione e di media tensione e quindi la necessità di ottenere servizi su tali linee e la capacità impegnata sulle linee di maggiore tensione. Occorre quindi meglio riflettere la finalità espressamente stabilita dall’articolo 42 bis del DL 162/2019 di massimizzare l’autoconsumo istantaneo o la condivisione istantanea di energia, che sono elementi fondamentali per la transizione energetica e per lo sviluppo delle più innovative tecnologie al servizio della stessa. In particolare dovrebbero avere riconoscimento i risparmi sui costi di dispacciamento, sulle infrastrutture di distribuzione e sui costi di capacità, che oggi non hanno valorizzazione nel DCO.
2. Mancata disciplina della condivisione di energia Il documento di consultazione proposto non attua il meccanismo di condivisione di energia nonostante in più punti l’Articolo 42 bis del DL 162/2019 faccia riferimento al diritto di condividere l’energia nei sistemi di autoconsumo collettivo e nelle comunità di energia rinnovabile e preveda la necessità di valorizzare i risparmi sulla materia prima energia. Le associazioni chiedono dunque di dare piena applicazione alla disciplina di legge e a quanto previsto dalla disciplina comunitaria consentendo l’effettiva condivisione della materia prima energia.
3. Necessità di chiarire il regime fiscale della condivisione di energia L’Articolo 42 bis del DL 162/2019 stabilisce che ARERA deve adottare i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile. Tale disposizione non prevede eccezioni per quanto riguarda la disciplina fiscale. Si ritiene dunque che sia necessario che ARERA attivi, prima dell’adozione dei propri provvedimenti, i necessari coordinamenti con l’Agenzia delle Entrate e le altre autorità di carattere fiscale per garantire l’immediata attuazione delle disposizioni.
4. Attività complementari da parte delle Comunità di energia rinnovabile L’Articolo 22 della direttiva 2001/2018 ha previsto che non debbano essere previsti ostacoli normativi o amministrativi che risultino ingiustificati per le attività della comunità, si chiede quindi che sia specificato che l’accesso alle attività di vendita dell’utente del dispacciamento e del balance service provider sia garantito alle comunità a condizioni semplificate che tengano conto delle loro limitate dimensioni.
5. Attività di misura e l’accesso ai dati Per quanto riguarda le modalità di misura le associazioni chiedono, per i soggetti che intendano aderire a sistemi di autoconsumo collettivo o a comunità di energia rinnovabile, che sia garantita la possibilità di usare un contatore 2G, provvedendo alla sua installazione da parte del distributore. Inoltre, per quanto riguarda i dati in immissione, le associazioni chiedono che siano utilizzati i dati trasmessi dal produttore e non quelli inviati dal distributore, qualora il produttore lo richieda.
6. Incentivi Trattandosi di incentivi diversi da quelli cui fa riferimento l’Articolo 26 del D. Lgs 28/2011, ITALIA SOLARE e Legambiente chiedono che gli altri incentivi siano cumulabili nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. La Delibera dovrebbe inoltre specificare che le tariffe incentivanti dovrebbero prevedere una maggiorazione non solo per l’installazione dei sistemi di accumulo, ma anche per quella parte di energia che risulta istantaneamente condivisa. Sarebbe anche opportuno chiarire espressamente che sulla base della disciplina vigente si possono avere gli incentivi della comunità energetica anche per impianti in zona agricola.
7. Necessità di uno studio di sistema ARERA, secondo le due associazioni, dovrebbe attivare uno studio e un’analisi approfondita per meglio capire come le configurazioni di autoconsumo multiplo interagiscono con il sistema elettrico e ottenere spunti e modalità per meglio valorizzare il contributo di tali configurazioni, anche in un’ottica di medio-lungo periodo, ai fini della completa attuazione della Direttiva 2001/2018.