Da rifiuto a non-rifiuto. E’ questo il significato del termine end of waste – in italiano ‘cessazione della qualifica di rifiuto’ – con cui si indica il processo di recupero che porta i rifiuti a diventare prodotti nuovamente utilizzabili. Lo scorso novembre sono state approvate nuove norme relative all’end of waste all’interno delle legge 128/2019 (recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) e, sulla base della normativa, spetta al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente il compito di effettuare i controlli su quegli impianti per il recupero dei rifiuti che hanno ricevuto l’autorizzazione dalle regioni.
Per ottemperare a questo mandato ed operare le verifiche sugli impianti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, SNPA ha stilato le Linee Guida SNPA n. 23/2020. Un documento con cui si definisce un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali usciranno materiali non più considerabili come rifiuti. La conformità degli impianti sarà valutata “caso per caso”, in base a quanto stabilito dal comma 3 ter dell’art. 184 ter. La legge stabilisce che l’Ispra o l’Arpa/Appa, territorialmente competente e comunque delegata da Ispra, effettui controlli a campione sull’impianto, che siano verificate la conformità delle modalità operative e gestionali, i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita.
La legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l’articolo 184 ter del d.lgs n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. A rilasciare le autorizzazioni agli impianti saranno le autorità competente e queste, entro 10 giorni dalla notifica all’impianto, dovranno trasmettere all’Ispra i relativi provvedimenti per l’autorizzazione.