Dal 1° gennaio 2019 il Sistri è soppresso. Con questa lapidaria disposizione l’articolo 23 del DI semplificazioni chiude i nove anni di difficilissima convivenza delle imprese con il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. A questa buona notizia, l’articolo 23 ne aggiunge un’altra: non sono dovuti i contributi già previsti dalla legge 78/2009 e dall’articolo 7, Dm 78/2016 (Testo unico Sistri).
Il Sistri, in vigore dal 14 gennaio 2010 in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, ha segnato profondamente la capacità di sopportazione delle imprese italiane grazie all’assoluta incapacità di rispondere alle loro esigenze gestionali e di semplificazione. Un’incapacità, peraltro, neanche gratuita, visti i costi delle attrezzature (black box, chiavette Usb), dei diritti di iscrizione e della formazione. Tutto inutile. Come nel gioco dell’oca, si ricomincia da capo.
Infatti, il nuovo articolo 23 dispone che «fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti continua a essere effettuata solo con registri, formulari e Mud di carta. Esattamente come avveniva nove anni fa. L’articolo 23, richiamala possibilità, già consentita dall’articolo 194bis del “Codice ambientale”, di adempiere all’obbligo di registro di carico e scarico e di formulario in formato digitale, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). Inoltre, è richiamata la possibilità di inviare la quarta copia del formulario tramite Pec. Nulla invece viene disposto su eventuali restituzioni dei contributi alle quali, in passato, a volte si è fatto riferimento.
Fonte
Il Sole 24 ore 5 dicembre