Il Decreto Legge 91/17, pubblicato in GU n. 141 del 20 giugno 2017, e in vigore dal giorno 21, all’articolo 9 stabilisce che la classificazione dei rifiuti pericolosi va fatta utilizzando le norme europee. Il citato art. 9 “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, recita infatti: “I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014». Una previsione che appare scontata, visto che le norme comunitarie prevalgono sulla legislazione nazionale: tuttavia era necessaria alla luce dell’ingiustificata “sopravvivenza” del vecchio 91/14, contrastante con le nuove norme europee.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00110/sg