Riprendiamo, e speriamo per l’ultima volta, l’annosa e controversa questione dell’Iva sulla tariffa rifiuti. A questo proposito è da leggersi l’importante sentenza n. 5078/2016 della Cassazione Sezioni Unite, che ha dichiarato l’illegittimità dell’Iva sulla Tia respingendo il ricorso della società Veritas Spa avverso la sentenza che aveva previsto il rimborso a un cittadino della somma di euro 67,36 per l’Iva applicata alla Tariffa. Quest’ultima, per gli Ermellini (cfr. art. 49, d.lgs. n. 22/1997), non può essere assoggettata ad Iva in quanto ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione ex art. 3 d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente. La Tia, insomma, in quanto tassa non è assoggettabile Iva. Una sentenza che obbliga tutti i gestori dei servizi ambientali a restituire le somme agli utenti. La Cgia di Mestre, in un recente comunicato stampa, stima che il Fisco dovrà rimborsare circa un miliardo di euro a milioni di famiglie che hanno pagato l’Iva sulla Tia a partire dalla sua istituzione nel 1999. Rimborsi che potrebbero anche avvenire automaticamente, magari direttamente in bolletta. Ma questo, più che una certezza, appare un auspicio.