Il 15 febbraio è uscito in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38) il DM 264/2016, recante il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, che contiene regole in vigore dal 2 marzo.
Il Regolamento, finalizzato a favorire il riutilizzo di alcuni residui da produzione, prevede le modalità con cui il detentore può fornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti necessari per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il riferimento è all’art 184 bis del dlgs 152/2006, che ha stabilito appunto i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo per permetterne la classificazione come “sottoprodotto”. Quest’ultimo, lo ricordiamo, gode di un “regime di favore” rispetto al rifiuto, e perciò richiede la prova da parte di chi vuole valersene.
Le novità
Proprio qui “entra in scena il nuovo Regolamento, che definisce appunto alcune modalità con le quali è possibile dimostrare il soddisfacimento delle condizioni che consentono di classificare un residuo di produzione quale sottoprodotto ed escluderlo, quindi, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, laddove per prodotto si intende ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica; per residuo di produzione ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; per sottoprodotto un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi del già citato articolo 184-bis del dlgs 15/ 2006. Due gli allegati al Decreto: Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia, suddiviso in 2 sezioni, rispettivamente sulle Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici, e sulle Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione; 2 – Scheda tecnica e dichiarazione di conformità. Il nuovo Regolamento, oltre al resto, facilita l’ingresso tra i sottoprodotti delle biomasse, i materiali organici utilizzati per produrre biogas ed energia mediante combustione.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17G00023/sg