Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto 24/5/2016, pubblicato il 7 giugno in Gazzetta ufficiale, che prevede un “incremento progressivo dell’applicazione dei CAM- Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture” fra cui pulizia, gestione del verde e rifiuti: 100% dal 2020.
Dopo il collegato ambientale e il nuovo Codice 50/2016, che ha recepito tutti i criteri “verdi” per gli acquisti pubblici, prosegue il percorso (virtuoso) verso la sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici. Proprio in quest’ottica il Ministero dell’ambiente ha emanato il Decreto 24 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 giugno (link), concernente l’ “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”. In pratica il provvedimento, che si riferisce anche ai servizi di pulizia, gestione del verde pubblico e rifiuti urbani, disciplina l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti. In altre parole, se fino ad ora tale valore era stabilito nel 50% (e tale resterà fino al 31 dicembre di quest’anno), dall’anno prossimo esso crescerà progressivamente fino a raggiungere il 100% a partire dal 2020.
La legge si riferisce, in particolare, a:
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;
Per gli affidamenti in questi settori, l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l’84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal decreto. Insomma, le amministrazioni più virtuose, e comunque quelle che lo ritengano opportuno, possono applicare anche incrementi maggiori rispetto ai limiti fissati di legge, che dunque devono ritenersi limiti minimi. La strada, insomma, è quella del “total green”, verso appalto soggetti al 100% ai criteri ambientali minimi.