Una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta (n. 713/01/15) stabilisce che, in caso di aree urbane che non producano rifiuti, esse possano essere soggette all’esenzione Tarsu dopo opportuna e tempestiva segnalazione al Comune.
Dal canto suo quest’ultimo, qualora non prenda alcun provvedimento ad avvenuta segnalazione, non è legittimato a richiedere il pagamento del tributo. Il caso, in particolare, riguardava uno spazio adibito a centrale telefonica priva di presidio, che era stata classificata dal Comune come abitazione civile in quanto compresa in un’area più vasta che ospita uffici e servizi vari. La società di gestione dell’area aveva formalizzato una denuncia di parziale esenzione per tempo, ciononostante si è vista iscrivere a ruolo l’intera area, e richiedere ugualmente il pagamento integrale del tributo. La Ctp ha tuttavia dato ragione alla società, stabilendo che il Comune non può richiedere il pagamento del tributo qualora, sebbene avvertito per tempo, non faccia nulla per accertare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione. Alla base del meccanismo della Tarsu, infatti, c’è la potenzialità di produzione di rifiuti di un’area, non la sua mera abitabilità. E in tal caso, previo tempestivo avviso da parte del soggetto che richiede l’esenzione, spetta al Comune, l’onere di legittimare la propria pretesa di incasso del tributo.