Testo complesso e articolato, il “collegato ambientale”, approvato lo scorso 22 dicembre, tocca molti aspetti relativi al ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, l’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. Gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO), e un’addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d.” ecotassa“) viene posta direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto il target del 65% di Raccolta differenziata. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale modulato in relazione alla misura del superamento stesso. L’articolo 45 consente l’introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l’adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti e la promozione di campagne di sensibilizzazione. Gli articoli 34 e 35 intervengono sulla disciplina della c.d. ecotassa al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. L’articolo 36 prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013). L’articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche. L’articolo 42 modifica le modalità (stabilite dal comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.