Con la sentenza n. 3872/67/2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall’assoggettamento alla TARI, poiché danno luogo alla produzione – in via continuativa e prevalente – di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.
La pronuncia conferma quanto già chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, secondo cui l’esenzione TARI spetta sull’intera superficie in quanto la produzione di rifiuti speciali non assimilabili in tali aree è prevalente rispetto a quella di rifiuti urbani generati dalla presenza umana nello stesso luogo di lavorazione.
Pertanto, deve considerarsi illegittima la previsione di un regolamento comunale che limiti l’esenzione alle sole superfici occupate dai macchinari, impianti ed attrezzature (c.d. superficie ombra).