Il nuovo regolamento batterie dell’UE 2023/1542, entrato in vigore il 17 agosto scorso, sarà applicato solamente a partire dal 18 febbraio 2024.
Il documento interessa le batterie e i rifiuti di batterie e va a modificare la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, abroga la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti da questi generati.
Il nuovo regolamento UE si applica a tutte le categorie di batterie: batterie portatili; batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli); batterie per mezzi di trasporto leggeri; quelle per o veicoli elettrici e batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
Tra le principali misure previste dal regolamento europeo ci sono:
- l’introduzione di una dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici (EV), le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) come quelle per scooter elettrici e biciclette, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh. Tutte queste tipologie di batterie, a decorrere dal 18 febbraio 2027, dovranno essere registrate in formato elettronico e dotate di un “passaporto della batteria”;
- la previsione di un’etichetta obbligatoria sulle batterie volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, sostanze pericolose presenti;
- l’introduzione di una politica di due diligence per tutti gli operatori economici, ad eccezione delle PMI;
- nuovi e crescenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili: il 45% entro la fine di quest’anno; il 63% entro il 2027 e il 73% entro il 2030;
- la previsione di un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: il 51% entro il 2028 che diventa il 61% entro il 2031;
- sono previsti anche livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie, nello specifico: per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031;
- previsti livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento – 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel.