Si avvicina la scadenza del 30 aprile per la presentazione annuale del MUD, il modello unico di dichiarazione ambientale, da parte dei soggetti obbligati alle competenti Camere di commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato nello stesso anno.
Il Mud da presentare quest’anno è oggetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2014 che, rispetto al precedente modello (Dpcm 12 dicembre 2013), presenta delle novità non riguardanti modalità di presentazione, soggetti obbligati o diritti di segreteria (che restano invariati) ma altri aspetti, tra i quali, ad esempio: una descrizione più analitica su stato fisico e destinazione finale dei rifiuti e l’indicazione, ad opera del produttore, sulle quantità di rifiuti in giacenza al 31 dicembre, distinguendo quelle tenute in deposito temporaneo in attesa di essere avviate a recupero da quelle in attesa di essere inviate a smaltimento.
Nello specifico, «sciropposo e vischioso» e «altro» sono i nuovi stati fisici che, ad imitazione di quanto fa il Sistri, si aggiungono al tradizionale elenco. Il produttore del rifiuto subisce una complicazione; infatti, nelle «Schede Rif», deve specificare la quantità dello stesso rifiuto avviata a recupero e quella avviata a smaltimento. Il gestore del rifiuto, invece, gode di una semplificazione; infatti, quando l’operazione R13 (messa in riserva) o D15 (deposito preliminare) precede altre operazioni di recupero o di smaltimento svolte nello stesso impianto, il relativo campo presente nel «Modulo Mg» non va compilato. I cantieri temporanei e mobili, anche di bonifica devono compilare il «Modulo Re» per comunicare la produzione di rifiuti avvenuta fuori dall’unità locale del dichiarante. I rifiuti di imballaggio possono essere indicati con il codice 15 o con il 20. Il Mud prende così atto di un grave errore indotto da quelli contenuti nelle autorizzazioni.
Ogni categoria di obbligati trova nel Mud il proprio modello di comunicazione tra le sei disponibili, i soggetti interessati sono infatti così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestionedei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.