La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5047/2015 depositata il 13 marzo 2015, ha affermato che alla società che ha provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti spetta la riduzione proporzionale della Tarsu, accogliendo il ricorso, bocciato nei due precedenti gradi di giudizio, presentato da una ditta che aveva contestato l’accertamento comunale relativo al periodo 2002-2004, dal momento che aveva provveduto in proprio a smaltire i rifiuti, anche in presenza del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi assimilati a quelli urbani.
In primo luogo, se il Comune delibera l’assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dal contribuente ai rifiuti urbani, in base al D.P.R. n. 158/1999, ciò impone l’applicazione sulla parte variabile della tariffa di una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati recuperati. In base al decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997), inoltre, anche se il Comune ha attivato il servizio di raccolta, il contribuente ha «il diritto a una riduzione tariffaria rispetto alla quantità avviata al recupero» in quanto, nella fase transitoria, tale disposizione poteva essere applicato dai Comuni anche ai fini della Tarsu.